Statuto ASSOCIAZIONE
SPACE-METAL-DETECTOR
In questa pagina web è riportato lo statuto provvisorio dell' associazione storico culturale SPACE-METAL-DETECTOR, approvato dal consiglio direttivo, riunitosi in assemblea in data 30/06/2011, . Troverete inoltre i documenti redatti dal consiglio, e approvati durante le riunioni. Potete trovare scaricabile on line la domanda per aderire alla nostra associazione, e il regolamento interno al quale si devono attenere gli associati. L' associazione SPACE-METAL-DETECTOR, si eroga il diritto tramite i suoi consiglieri di accettare o no le domande che gli perverranno. Gli associati verranno tenuti costantemente informati delle inniziative dell' associzione e verranno dotati di tessera di riconoscimento associativa.
STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE , DENOMINAZIONE E DURATA
E' costituita l'associazione denominata “SPACE METAL DETECTOR” con sede in Pontassieve (FI) Loc. San Francesco , via I° Maggio n. 44.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.
L’ Associazione ha carattere volontario,è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.
L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Toscana.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’ Associazione persegue finalità ricreative , culturali e civili ; svolge attività aggregative per i propri Soci, accomunati da una grande passione per i “Cerca-metallli” , meglio conosciuti come “metal detector”.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati , attraverso iniziative di natura culturale e ricreativa;
- favorire lo svolgimento della vita associativa per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- valorizzare il nostro territorio attraverso lo studio di episodi storici e di leggende con la conseguente “bonifica ecologica” che viene effettuata a titolo gratuito , col recupero di residui metallici o materiale bellico.
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone , anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e con altre Associazioni.
ART. 3
I SOCI
L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso .
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
ART. 5
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.
ART. 6
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ART. 7
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA E VALIDITA’
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
2) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
3) delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi giorni 3 dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate sull’apposito libro dei verbali a firma del Presidente.
ART. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da _______ membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni _________e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno ________ consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
ART. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Il Presidente eletto rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile..
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
ART. 10
I LIBRI SOCIALI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
ART. 11
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
- dai contributi dei propri soci;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
ART. 12
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).